Art. 20.

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di

 

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      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000 per gli anni 2008 e 2009, sotto forma di maggiori trasferimenti dallo Stato in favore della Regione siciliana.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 200.000 euro per gli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.